Mancato Pagamento Della Tassa Automobilistica Eccezione di Prescrizione e Ostacoli Invisibili.

MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA (c.d. “bollo auto”). ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E OSTACOLI INVISIBILI.

18/02/2017

In materia di tassa automobilistica (il c.d. “bollo auto”), l’art. 5 del D.l. 953/82, dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.

Si ricorda che la “prescrizione”, disciplinata dal Codice Civile agli artt. 2934 e segg., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla Legge. Essa pertanto è posta al fine di tutelare la certezza del destinatario ed assume una funzione sanzionatoria nei confronti del mittente che ha lasciato trascorrere un notevole lasso di tempo per esercitare il suo diritto.

Tuttavia, nonostante la chiarezza del dettato normativo del D.L.953/82, che prevede una prescrizione triennale a partire dall’anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (es. bollo auto anno 2009, prescrizione dopo il 31.12.2012), il contribuente potrebbe incontrare numerosi “ostacoli” prima di poter eccepire validamente la suddetta prescrizione.

Innanzitutto, nel calcolo della prescrizione, sarà necessario verificare l’eventuale avvenuta notifica di uno o più atti interruttivi della prescrizione (notifiche di solleciti, avvisi, etc.). In tali casi, la prescrizione interrotta inizierà a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell’atto interruttivo, per altri tre anni.

Inoltre, occorrerà considerare che alcune Commissioni Tributarie e di recente anche la Suprema Corte (ma con una sentenza alquanto discutibile) hanno ritenuto che è corretto considerare termine interruttivo della prescrizione la data di consegna di atti di accertamento all’agente postale per la notificazione, indipendentemente dalla loro consegna al destinatario in data successiva.

Ne deriva che, ai fini della prescrizione, il termine da considerare potrebbe non essere quello del giorno in cui il plico è giunto al destinatario bensì quello in cui il “creditore” lo ha consegnato all’agente postale per la notifica, ossia il “giorno della spedizione”.

Infine, appare doveroso ricordare che la prescrizione non opera automaticamente, ma va eccepita nei modi e nei termini di Legge. Invero può accadere che l’ente impositore (il creditore) in proprio o a mezzo dell’Agente per la riscossione (es. Equitalia), possa richiedere il pagamento della suddetta tassa automobilistica anche oltre il termine di prescrizione. In tale ultimo caso, come stabilito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, (sent. del 17/11/2016) anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e sia diventata quindi definitiva, i tempi di prescrizione sarebbero comunque quelli previsti per il tributo in essa riportato: per il bollo auto, dunque, tre anni, e non dieci, come talvolta sostenuto da Equitalia.

Pertanto, una volta accertata l’intervenuta prescrizione, sarà necessario individuare la corretta soluzione (istanza in autotutela, ricorso dinanzi alla competente Commissione Tributaria, ecc…).

In caso contrario, il rischio è quello di poter pregiudicare una valida azione difensiva poiché la pretesa potrebbe essere definitiva ed incontestabile.

Avv. Salvatore Ponzo (C.i.e.l.i.)